Art. 5.
(Qualità dell'insegnamento e organico).

      1. L'organico delle singole istituzioni scolastiche garantito dallo Stato deve essere commisurato al numero degli alunni iscritti e alla necessità di consentire una efficace azione didattico-laboratoriale, la realizzazione del tempo pieno e prolungato, l'azione di recupero e una adeguata attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo; deve altresì garantire la presenza di mediatori culturali che facilitino l'integrazione degli alunni stranieri e di insegnanti di sostegno il cui numero, in relazione alla gravità dell'handicap, non deve comunque essere inferiore, sul piano nazionale, al rapporto di un insegnante ogni due alunni.
      2. Il numero massimo di alunni per classe non può superare i venticinque nella scuola dell'infanzia, i ventitre nella scuola primaria, i ventisei nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
      3. Nel corso di un triennio devono essere stabilizzati tutti i posti di insegnamento precari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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